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L'ICI è stata introdotta a decorrere dal I gennaio 1993 (Art. 1, C. 1, del D. LGS. 504/92) in sostituzione dell'ISI. Si tratta di un'imposta di carattere reale, il cui presupposto oggettivo è costituito dal possesso qualificato di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a prescindere dalla destinazione d'uso dell'immobile. Sono soggetti ad ICI tutti gli immobili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. CHI DEVE PAGARE L'ICI L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
CALCOLO DELL'IMPOSTA
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall'imposta dovuta pari a 206,00 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile. La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. COME E QUANDO SI PAGA L'Ici va versata in due rate:
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta. Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o presso il concessionario della riscossione. I ritardatari possono pagare l'ICI entro trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo. Inoltre, il contribuente può regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento. In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al 6% dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3% annuo, anche in questo caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo. Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale appositamente predisposto per l'ICI avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento". Esempio: Se contribuente effettua il versamento dell'ICI con un ritardo di 22 giorni e l'imposta da pagare è pari ad 120,00, il calcolo da effettuare è il seguente: 120,00 a titolo di imposta; (120 x 3 x 22) / 36.500 |
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